Il salto della crescita
è improbabile (e ormai
lo dice anche Gentiloni)
Il Sole 24 Ore 21 Febbraio 2020
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Il salto della crescita
è improbabile (e ormai
lo dice anche Gentiloni)
Il Sole 24 Ore 21 Febbraio 2020
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“SCUSI LEI È IMPUTATO?”
ORA IL TESORO FARÀ
NOMINE SULLA PAROLA
Il Fatto Quotidiano 21 Febbraio 2020
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La Costituzione della repubblica italiana:
Considerando:
E’ evidente che questi tre articoli sono continuamente violati, raggirati al proprio tornaconto, dagli Esseri Umani/Persone nelle vesti e funzioni di Funzionari e Dipendenti dello Stato, Enti, associazioni, corporazioni. Questi ultimi si sono appropriati del Consenso e Diritti dell’artefatta funzione giuridica, Cittadino (ignaro), acquisendone giurisdizione, in malafede.
A tutt’oggi, ancora, non è stata data prova inconfutabile e Legittima del fatto che un artefatto sia superiore al proprio creatore.
Non vi è prova provata inconfutabile e Legittima che un artefatto giuridico si erga al di sopra dell’Uomo Membro Costituente del Popolo.
E’ indiscutibile che lo Stato, Enti, Funzionari, Dipendenti e le stesse Terre Italiche sono sotto Giurisdizione del Popolo.
E’ inalienabile che il Popolo è, Pre-Statale e Pre-Giuridico, Sovrano e ha Giurisdizione sulle Terre Italiche, Stato, Enti, Funzionari e Dipendenti, Nunc Pro Tunc, Praeterea Pretere.
E’ indiscutibile che l’“Uomo Membro Costituente del Popolo” è il Popolo stesso, Pre-Statale e Pre-Giuridico, e come tale ha Sovranità e Giurisdizione sulle Terre Italiche, Stato, Enti, Funzionari e Dipendenti, Nunc Pro Tunc, Praeterea Pretere.
E’ inoppugnabile che un “Uomo Membro Costituente del Popolo” assuma la funzione di Procuratore Custode Curatore dell’artefatto NOME LEGALE, FINZIONE GIURIDICA.
Articolo 2
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo».
Articolo 101
«La giustizia è amministrata in nome del popolo».
E’ inalienabile che gli «Uomini Membri Costituenti del Popolo sono Il Popolo». « Pre-Statali e Pre-Giuridici ».
E’ indiscutibile che uno Stato sussiste perche è il popolo dell’uomo che lo crea, ed è Sovrano su di Esso «Pre-Statale e Pre-Giuridico», Nunc Pro Tunc, Praeterea Pretere.
PRELUDIO
Considerato che gli istituti di Credito sono istituti di credito commerciale privati, sottoposti alle leggi internazionali del commercio.
E’ Innegabile che tali istituti di Credito risultano iscritti alla SEC (Securities and Exchange Commission), all’UCC (Uniforme Commercial Code) etc. etc., oltre a essere associate di vari gruppi finanziari internazionali.
E’ indiscutibile che gli istituti di Credito debbano dimostrare la provenienza della quantità di denaro che danno in prestito, mutui e finanziamenti vari.
E’ certo e indubitabile che tutto è commercio ed è sempre questione di Contratti e Consenso, in Onore (se c’è).
E’ inoppugnabile la sentenza n.1 del 09 gennaio 2014 della Corte Costituzionale, con la quale dichiara incostituzionale la legge elettorale, detta “Porcellum”, Nunc Pro Tunc, Praeterea Pretere.
E’ inequivocabile l’ordinanza 25030/17 della Corte di Cassazione Civile, pubblicata il 23 ottobre“2017.
La Costituzione è indiscutibile ed è del popolo dell’Uomo che la applica, l’ultimo governo eletto dal popolo (dei cittadini che chiedono, invano, l’applicazione della costituzione) si è e/o fu costretto alle dimissioni, quindi, da dicembre 2012 è tutto illegittimo e incostituzionale (estendibile al 2006 per effetto “Porcellum”).
E’ inoppugnabile l’articolo 10 della costituzione, quindi è indiscutibile la validità e l’applicazione del “Codice Uniforme del Commercio” (UCC- Uniform Commercial Code) sottoscritto, accettato e ratificato dalla Repubblica Italiana (ITALY REPUBLIC).
E’ indubitabile che a tutt’oggi non sono Confutate: la Sentenza n.1 del 09 gennaio 2014 della Corte Costituzionale, il Decreto del Giudice Massimo LO MASTRO, emesso il 06/10/2017 Cassino (FR), l’ordinanza 25030/17 della Corte di Cassazione, pubblicata il 23 ottobre 2017, l’ordinanza del 06/09/16 rg 216/14 del Tribunale di Bolzano, l’ordinanza del 31 marzo 2017 RG2144 del 2016 del Il Tribunale di Cremona, la memoria del 22.04.17 RG 3374/16 del Tribunale di Savona, la risposta scritta di Carmelo BARBAGALLO, capo della Vigilanza di Banca d’Italia, nella Commissione Finanze congiunta Camera-Senato del 17.01.17.
E’ certo che Banca d’Italia con la scissione dal ministero del Tesoro non è più una Banca Pubblica, inquanto è una banca gestita da quelle stesse banche private che dovrebbero essere controllate, quindi, le grandi banche e assicurazioni private posseggono la maggioranza (oltre il 95%) delle azioni di Banca d’Italia, la quale è una S.P.A. e coordina tutte le banche .
E’ evidente che i conflitti di interessi, sia essi interni che esterni, sono complicazioni che invalidano il compito di vigilanza sulla banche private e la Banca d’Italia stessa e ciò lo Prova e Ratifica l’Avviso al pubblico «CREAZIONE DI MONETA SCRITTURALE DA PARTE DEI CITTADINI», ma guarda caso si riferisce solo al cittadino e non fa alcun riferimento all’individuo e all’uomo, detto documento non riporta la data né la firma di qualcuno o il riferimento a un qualche ufficio interno o timbri e intestazione, quindi illegittimo e privo di qualsiasi valore.
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